Covid 19 – RSA : responsabilità penale per reato di epidemia e omicidio ( colposo / doloso) a Cura dell’Avvocato Ciro Perrelli

DiStudio Perrelli

Covid 19 – RSA : responsabilità penale per reato di epidemia e omicidio ( colposo / doloso) a Cura dell’Avvocato Ciro Perrelli

Cari Lettori,

Con la presente comunicazione giuridica è necessaria per informare circa il rapporto d’ interdipendenza funzionale tra il diritto (le fonti) e l’epidemia Covid – 19.

Analizziamo le problematiche che stanno incontrando le RSA, più precisamente le attività di accertamento da parte degli organi di PG presso le case di riposo per anziani finalizzate a verificare l’esistenza di mezzi di prova che possano attribuire alle RSA ,ai soggetti che operano in tali strutture, fattispecie penalmente rilevanti così rubricate :

Omicidio colposo, omicidio doloso, epidemia colposa, epidemia dolosa, a seguito dei numerosi decessi che sono stati registrati in tutta Italia presso le case di riposo per anziani.

Prima di occuparci degli istituti giuridici de quibus, e’ necessario un excursus ragionato sui fatti accaduti , ancora oggi ne parlano tutti i media, e sul modus operandi degli operatori che prestano la propria attività presso le RSA.

Orbene,

«Anziani, persone invalide, non autosufficienti, i più fragili tra i fragili avrebbero dovuto essere al sicuro, invece sono venute a contatto col virus»

Ricordiamo per esempio che il Codacons ha presentato un esposto alle Procure di Milano e Bergamo sul caso dei decessi registrati nelle Rsa della Lombardia per chiedere di estendere le indagini e di procedere per il reato di epidemia e omicidio plurimo doloso con dolo eventuale.

Al momento, circoscriviamo il fatto occorso, poi analizzeremo l’esistenza delle fattispecie penali che non sempre trovano d ‘accordo gli operatori del diritto con i soggetti che, invece, informano Le Autorità competenti circa la notizia di reato.

Ad esempio il codacons parla di omicidio doloso, la Procura di Brescia indaga, invece, per omicidio colposo.

Il codacons espone la notizia di reato e parla di reato di epidemia, mentre la Procura di Brescià e quella di Milano parlano di epidemia colposa.

Ritorniamo, però, sui fatti e circoscriviamoli, altrimenti diventa difficile poter analizzare a quale fattispecie penalmente rilevante possiamo attribuire il modus agendi degli addetti ai lavori.

«Quanto accaduto nelle case di riposo non può ritenersi una epidemia casuale, ma è una vera e propria strage – ha affermato l’associazione – Anziani, persone invalide, non autosufficienti, i più fragili tra i fragili che avrebbero dovuto essere  al sicuro, e invece sono venute a contatto col virus che, in molti casi, ha aggravato le loro condizioni e , nella maggior parte dei casi gli anziani sono deceduti . Pertanto, i luoghi di assistenza si sono trasformati in pericolosissimi focolai di morte certa.

Tra le Rsa citate dal Codacons, così come si legge ex media, ci sono quelle ubicate a Bergamo che per privacy non citiamo, Milano, Brescia ecc……

Il Codacons, inoltre ha anche diffuso in Lombardia un questionario dove i parenti delle vittime da coronavirus possono segnalare e denunciare eventuali carenze, ritardi o omissioni da parte degli organi sanitari sul fronte dell’assistenza resa.

Non vogliamo dilungarci oltre sul fatto circoscritto che per semplicità così riassumiamo:

L anziano ospite della casa di cura RSA, già portatore dî patologie importanti ,  s’ infetta  ( covid -19) e muore.

Il fatto è circoscritto sic et simpliciter ma siamo ancora ben lontanî dal capire  se effettivamente possa esistere un profilo di responsabilità da attribuire agli operatori delle RSA perché è necessario , ora , per gli organi di PG e per gli Onorevoli PM , raccogliere documenti, informazioni, testimonianze, ecc…..che possano accertare che il contagio per epidemia sia responsabilità delle Case di cura per anziani.

Pertanto, e’ nostro dovere restare sulle regole ferme della teoria generale del diritto e capire solo, in questo momento, quali possono essere (potenzialmente) Gli scenari, le responsabilità penali per il contagio da epidemia.

 

E’ d’obbligo, a questo punto, soffermarsi sulla condotta tenuta da coloro che, trovandosi in una zona rossa o ad alto rischio di contagio, recatosi altrove pur non sapendo di essere stati contagiati, non abbiano rispettato la quarantena e/o non abbiano comunicato i propri spostamenti, avendo contatti con altre persone, anche quelle che riposano e sono ospiti delle RSA.

Inoltre, le RSA hanno ospitato dei soggetti risultati successivamente positivi al Covid-19, la loro condotta precedente potrebbe integrare il reato di epidemia?

Visto che la notizia di reatô , quella che accende L actio iuris ,  L apertura di un procedimento penale disciplina il reato di epidemia , cerchiamo di capire , a priori, cosa s’ intende per epidemia.

La scienza medica 

ha sinora identificato come epidemia ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui.

La nozione penalistica di epidemia, 

Invece, colloca il reato ex art. 438 c.p. tra quelli a forma vincolata nella cui descrizione normativa non sarebbe ricompreso il contagio umano. L’integrazione del delitto richiederebbe che l’autore abbia il possesso fisico di germi patogeni e che si renda responsabile non di singole condotte di trasmissione di agenti patogeni, ma dello spargimento di questi germi in un’azione tesa a infettare, in modo repentino e incontrollabile, una pluralità indeterminata di persone.

Una recente pronuncia della Cassazione ha affermato il seguente principio:

 “Ai fini della configurabilità del reato di epidemia può ammettersi che la diffusione dei  patogeni avvenga anche per contatto diretto fra l’agente, che di tali germi sia portatore, ed altri soggetti, fermo restando, però, che da un tale contatto deve derivare la incontrollata e rapida diffusione della malattia tra una moltitudine di persone” (Cass Pen. Sez. . I,  26 novembre 2019 n. 48014)

Orbene, il discrimine tra la rilevanza della condotta sub specie del delitto in questione e l’irrilevanza della stessa, e’  rappresentato dal dato temporale entro cui si verifica il contagio, che contribuisce a qualificare la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto per la pubblica incolumità, ovvero la facile trasmissibilità della malattia ad una cerchia di persone ancora più ampia.

Pertanto , il reato di epidemia rubricato ex art. 438 cp dispone :

« Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo » .

La norma è diretta a tutelare la salute pubblica, intesa come benessere fisico e psichico della collettività. Trattasi di fattispecie causalmente orientata, in cui l’azione incriminata consiste nella diffusione di germi patogeni, connotata però dall’atteggiamento particolarmente fraudolento del diffusore.

Il danno-evento consiste nella concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile alla condotta, unitamente al pericolo che la diffusione prosegua. Gli elementi della fattispecie sono in sintesi la rapidità della diffusione, la diffusibilità ad un numero notevole di persone e l’ampia estensione territoriale del male.

La norma richiede il dolo generico e quindi la volo

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